SOCIETÀ / IN UNO STATO DI DIRITTO DISTRATTO
La CASSAZIONE su uno stupro di gruppo
di Iole Natoli
Con
la sentenza nº 4377, depositata il 1º Febbraio 2012, la III Sezione
penale della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito a un
caso di stupro di gruppo, conia un’inedita interpretazione estensiva del
contenuto della sentenza 265 del 2010 della Consulta, per evitare -
come da una precisazione resa alla stampa, dopo le varie reazioni
scatenate - inevitabili scarcerazioni immediate per scadenza dei termini
di custodia cautelare, che avrebbero sottratto gli imputati a ogni
altra detenzione eventuale, scaturente da una valutazione del giudice.
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Precedentemente in KULTBAZAAR - Arti Scene Luoghi
e nella 1ª Edizione di Femminismi a Confronto e Società del 23.05.2012
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Motivazione
sicuramente valida e nobile che tuttavia non ci esime dal sottoporre ad
analisi la fondatezza dell'estensione effettuata. Consideriamo in primis che,
nel caso di imputati e non di condannati a seguito di un processo, vige
la regola di presunzione d’innocenza, che cozza NON con le eventuali
detenzioni cautelari conseguenti a un’autonoma decisione del giudice, MA
con il carattere obbligatorio di tale detenzione, che verrebbe a
determinare una riduzione della libertà del giudice nella valutazione
dei provvedimenti da applicare.
Ogni
legge che ponga un limite alla libertà della magistratura si pone
dunque in una sfera di eccezionalità, che implica una verifica e un
giudizio da parte della Corte Costituzionale.
Per quanto concerne la legge sulla violenza sessuale, tale giudizio in precedenza c'è stato (sentenza 265 del 2010) ed è a quello che la Cassazione fa riferimento nel trarre la sua discussa conclusione.
Leggiamo nella sentenza della Corte:
«(…) osserva, ancora, la Corte costituzionale (paragrafi 10 e 12) che la irragionevolezza della soluzione normativa» (della
legge contro la violenza sessuale che prevede la detenzione ed esclude
le misure alternative - cosa “costituzionalmente” approvata per i reati
di mafia) «può essere agevolmente apprezzata ove si considerino» (due circostanze e cioè:) «la
circostanza che i reati di violenza sessuale comprendano “condotte
nettamente differenti quanto a modalità lesive del bene protetto e la
circostanza che solitamente si tratta di delitti meramente individuali
che possono essere affrontati in concreto anche con misure diverse dalla
custodia in carcere” (…)».
Ora,
lessicalmente, il che relativo si riferisce esclusivamente a DELITTI
MERAMENTE INDIVIDUALI. Sono quelli dunque, i “meramente individuali”,
“che possono essere affrontati in concreto anche con misure diverse
dalla custodia in carcere”: non altri.
Sicuramente
non sappiamo con certezza cosa avrebbe stabilito la Corte
Costituzionale, se chiamata ad esprimersi esplicitamente anche sullo
stupro di gruppo, in relazione al caso concreto in esame. Sicuramente i
termini di custodia cautelare sarebbero scaduti accettando il richiesto
ricorso al parere della Corte costituzionale, col risultato di dover
rimettere in immediata libertà gli attuali imputati.
Vediamo allora cosa ha fatto la Cassazione nella sua sentenza.
Ha
esteso le considerazioni della Consulta per il reato di stupro
individuale a quello di stupro collettivo, benché allo stato attuale una
lettura corretta proprio del dispositivo della Consulta, dalla Corte
citato, allo stato attuale non lo possa consentire ipso facto.
NON SOLTANTO, infatti, quel "si tratta di delitti meramente individuali" porta a concludere che il non meramente individuale esuli
immediatamente dalla possibilità delle misure alternative per il danno
MULTIPLO che si ipotizza sia stato subito dalla persona, MA l’ipotizzata
presenza di un gruppo attivo (che diventa accertata solo a conclusione
di un processo) implica che si sia in presenza di soggetti in grado di
agire delittuosamente operando collegamenti mirati e adottando condotte
criminali unitarie, del tutto simili a quelle delle organizzazioni
mafiose (per le quali l’eccezionalità del carcere preventivo è norma),
sia pure su piccola scala. Gruppuscoli delinquenziali, nuclei sparsi e
molteplici di uno sterminio morale e fisico di donne, tramite le
violenze sessuali e il femminicidio.
Come
spiegato dalla stessa Corte di Cassazione a seguito del divampare di
polemiche - causate anche, ma non solo, da informazioni spesso distorte
sulla sentenza in esame -, la Cassazione ha di fatto scelto il male
minore, per evitare scarcerazioni altrimenti inevitabili. Non di una
sentenza aberrante contro le donne si tratta, dunque, ma di una sentenza
tarata strategicamente su un caso e tuttavia potenzialmente pericolosa
per l’insieme delle donne.
L’accaduto
rende di fatto eclatante un dato abitualmente sottostimato: la nostra
società non è attrezzata, sia culturalmente sia giuridicamente, per
affrontare un fenomeno gravissimo ed esteso quale quello delle violenze
sulle donne - di tipo sessuale e non - che sempre più spesso sfociano
nel femminicidio, ovvero nei DELITTI CONTRO UN GENERE.
Finché
non avremo affrontato a fondo questo problema, questo marchio d’infamia
di cui tutti gli Stati di Diritto Distratto si macchiano, non
prevedendo un organico complesso di misure (preventivo-educative,
preventivo-detentive e detentivo-punitive), una sentenza come l’attuale
non potrà che esser letta - malgrado le intenzioni della Corte - come un
aggravio delle condizioni precarie delle vittime, o presunte tali, e un
contributo, sia pure involontario, a una percezione generale di minor
gravità dello stupro di gruppo rispetto a quanto stabilito fin qui dalla
legge, con conseguenze abbastanza deleterie sulla già alta diffusione
del fenomeno e su possibili escamotage giudiziari che si avvalgano di tale sentenza in chiave difensiva di colpevoli.
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Milano, 5 Febbraio 2012
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© Iole Natoli
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